La cura e l’igiene degli ambienti sono ora più che mai
fondamentali per la salute pubblica. La
sanificazione in particolare si
dimostra essere un ulteriore elemento di sicurezza utile alla prevenzione dei rischi
di contaminazione e contagio.
Decreto Rilancio
Credito d'imposta
(art.130-quater) ll Decreto Rilancio prevede, per i soggetti esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi
ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti,
che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta:
- spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020;
- può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.